Contratto di Apprendistato

Lavoratore: Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani di età compresa tra 15 e 29 anni (fino al giorno precedente al compimento dei 30 anni di età).

Datore di Lavoro. Tutti i datori di lavoro di imprese private appartenenti a tutti i settori di attività.
Per i soggetti pubblici si è in attesa di regolamentazione delle modalità di attuazione del Nuovo Apprendistato.

Incentivi. Qualsiasi forma di apprendistato prevista dal nostro ordinamento (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, apprendistato di alta formazione e ricerca, ex D.Lgs. 167/2011) beneficia di incentivi di natura contributiva, economica e fiscale.
Benefici contributivi
La contribuzione per gli apprendisti è pari al 10%.
Per le aziende fino a 9 dipendenti viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% per i primi 3 anni di contratto (soggetto alla regola del “de minimis”). Per gli anni successivi al terzo la contribuzione è pari al 10%.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, l’agevolazione contributiva del 10% viene riconosciuta per i 12 mesi successivi.
Benefici economici
Possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiore rispetto alla qualifica da conseguire e/o di riconoscere una retribuzione pari ad una percentuale di quella prevista per un lavoratore già qualificato, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato.
Possibilità di riconoscere al lavoratore, nel caso dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art. 3 TU 167/2011), una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.
Benefici fiscali
Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.
Per i contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2015, l’intero costo sostenuto dal datore di lavoro diventa deducibile dalla base imponibile IRAP.

Riferimenti Normativi:

•     D.L.gs 167/2011;
•     L.183/2011 (c.d. Legge di Stabilità 2012);
•     Circolare INPS 131/2013;
•     Circolare INAIL 27/2013;
•     Circolari MLPS 5/2013 e 35/2013;
•     D.L. 34/2014 convertito in L. 78/2014;
•     Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).


 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

cinque − 5 =