Lavoratore: Giovani tra 15 e 29 anni che si registrano al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani (www.garanziagiovani.gov.it).
Datore di Lavoro. Tutti i datori di lavoro privati.
Contratto. L’incentivo spetta per le assunzioni:
• a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione*;
• di durata pari o superiore a 6 mesi e per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione*;
• a tempo indeterminato.
L’incentivo spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.
Per i rapporti – compresi quelli a scopo di somministrazione – che si svolgono in Emilia–Romagna, Friuli–Venezia Giulia o Puglia, l’incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato.
*Non spetta se l’Agenzia partecipa alle misure di Garanzia Giovani o altri Programmi a finanziamento pubblico.
Incentivi. L’incentivo spetta per le assunzioni fatte a partire dal 01/05/2014.
L’importo dipende dalla profilazione del Giovane e dalla tipologia di contratto:
Rapporto di lavoro | Profilazione bassa | Profilazione media | Profilazione alta | Profilazione molto alta |
TD =>6mesi <12 mesi | – | – | 1.500 € | 2.000 € |
TD =>12 mesi | – | – | 3.000 € | 4.000 € |
Tempo Indeterminato | 1.500 € | 3.000 € | 4.500 € | 6.000 € |
In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti.
Cumulabilità. L’incentivo è cumulabile con altre forme di agevolazioni. Nello specifico per le assunzioni fatte a partire dal 1° maggio 2014 il Bonus è:
– riconosciuto anche in caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante;
– riconosciuto anche nel caso in cui l’assunzione sia ulteriormente incentivata con altre misure sia di natura economica, sia di natura contributiva, anche di carattere regionale, a condizione che la somma di tutti gli incentivi non superi il 50% dei costi salariali (es.: esonero contributivo triennale per le assunzioni con contratto a t.i. fatte dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015).
Condizioni. L’incentivo è subordinato:
• all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
• al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti;
• all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, c. 12, 13 e 15, della Legge 92/2012;
• alla circostanza che il relativo importo non superi i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti “de minimis”, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore (Circolare n. 102 del 3 settembre 2014).
Riferimenti Normativi:
• Decreto direttoriale 1709/2014;
• Circolare INPS 102/2014;
• Circolare INPS 118/2014;
• Messaggio INPS 7598/2014;
• Decreto direttoriale 63/2014;
• Messaggio INPS 9956/2014;
• Circolare INPS 17/2015;
• DM 11/2015;
• Messaggio INPS 1316/2015.