Incentivi per l’Assunzione di Giovani ammessi a Garanzia Giovani

Lavoratore: Giovani tra 15 e 29 anni che si registrano al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani (www.garanziagiovani.gov.it).

Datore di Lavoro. Tutti i datori di lavoro privati.

Contratto. L’incentivo spetta per le assunzioni:
•   a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione*;
•   di durata pari o superiore a 6 mesi e per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione*;
•   a tempo indeterminato.
L’incentivo spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.
Per i rapporti – compresi quelli a scopo di somministrazione – che si svolgono in Emilia–Romagna, Friuli–Venezia Giulia o Puglia, l’incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato.
*Non spetta se l’Agenzia partecipa alle misure di Garanzia Giovani o altri Programmi a finanziamento pubblico.

Incentivi. L’incentivo spetta per le assunzioni fatte a partire dal 01/05/2014.
L’importo dipende dalla profilazione del Giovane e dalla tipologia di contratto:

Rapporto di lavoro Profilazione bassa Profilazione media Profilazione alta Profilazione molto alta
TD =>6mesi <12 mesi 1.500 € 2.000 €
TD =>12 mesi 3.000 € 4.000 €
Tempo Indeterminato 1.500 € 3.000 € 4.500 € 6.000 €

 

In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti.

Cumulabilità. L’incentivo è cumulabile con altre forme di agevolazioni. Nello specifico per le assunzioni fatte a partire dal 1° maggio 2014 il Bonus è:
– riconosciuto anche in caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante;
– riconosciuto anche nel caso in cui l’assunzione sia ulteriormente incentivata con altre misure sia di natura economica, sia di natura contributiva, anche di carattere regionale, a condizione che la somma di tutti gli incentivi non superi il 50% dei costi salariali (es.: esonero contributivo triennale per le assunzioni con contratto a t.i. fatte dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015).

Condizioni. L’incentivo è subordinato:
•     all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
•     al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti;
•     all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, c. 12, 13 e 15, della Legge 92/2012;
•     alla circostanza che il relativo importo non superi i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti   “de minimis”, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore (Circolare n. 102 del 3 settembre 2014).

Riferimenti Normativi:

•    Decreto direttoriale 1709/2014;
•    Circolare INPS 102/2014;
•    Circolare INPS 118/2014;
•    Messaggio INPS 7598/2014;
•    Decreto direttoriale 63/2014;
•    Messaggio INPS 9956/2014;
•    Circolare INPS 17/2015;
•    DM 11/2015;
•    Messaggio INPS 1316/2015.

 

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