Bonus Assunzione Giovani

Lavoratore:

Lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni che soddisfino uno dei seguenti requisiti alternativi:
· siano lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
· non abbiano conseguito un diploma di scuola superiore o professionale.

Per “lavoratori privi di impiego retribuito” si ritiene vadano intesi coloro i quali negli ultimi 6 mesi:
· non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi;
· hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.

Datore di Lavoro: Aziende che assumono (o trasformano), a tempo indeterminato, giovani fino a 29 anni con determinati requisiti, sempreché dette assunzioni/trasformazioni comportino un aumento della base occupazionale in azienda.

Incentivi: L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; il valore mensile dell’incentivo non può comunque superare l’importo di 650 € per lavoratore.
L’incentivo spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate per ogni regione o provincia autonoma ed è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze (Circolare INPS 131/2013 modulo on line “3-2013”).

Durata. La durata della fruizione del beneficio varia a seconda che si tratti di:
· assunzioni a tempo indeterminato, per le quali è prevista una fruizione del beneficio pari a 18 mesi;
· trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti già in essere, per le quali la durata prevista è pari a 12 mesi.
In merito all’effettiva spettanza del beneficio in ognuno dei 18 o 12 mesi considerati, va comunque verificato il rispetto dell’incremento occupazionale.

Riferimenti Normativi:

•   Circolare INPS 131/2013.
•   D.L. 76/2013 art. 1;
•   L. 99/2013.

 

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