Agevolazioni assunzioni agricoltura di giovani.

Agevolazioni assunzioni agricoltura di giovani.

Lavoratore:Lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Datore di Lavoro: datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all’articolo 2135 del codice civile. (Imprenditore agricolo. È imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura).

Contratto: Ai fini della concessione dell’incentivo di cui al presente articolo, il contratto di lavoro deve essere:
•  a tempo indeterminato;
•  a tempo determinato.
In quest’ultimo caso (tempo determinato) è necessario che il contratto:
a) abbia una durata almeno triennale;
b) garantisca al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all’anno;
c) essere redatto in forma scritta.

Incentivi: L’incentivo di cui al presente articolo è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti e con le modalità di seguito illustrate:
• per le assunzioni a tempo determinato:
– 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione;
– 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione;
– 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione;
• per le assunzioni a tempo indeterminato:
– 18 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione.
Le assunzioni devono avvenire tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e comportare un incremento occupazionale netto.

Riferimenti Normativi:

•   Circolare INPS 137/2014;
•   D.L. 91/2014 (L. 116/2014);
•   L. 92/2012.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

quattro × tre =