Rientro ricercatori e docenti

Rientro ricercatori e docenti

È prevista una specifica agevolazione fiscale per favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori che hanno trasferito la propria residenza all’estero.

Lavoratore. I docenti e i ricercatori, residenti all’estero in modo non occasionale, che hanno svolto per almeno due anni consecutivi documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o presso università, e che entro il 2015 intendono rientrare in Italia (trasferendo la loro residenza) per svolgere qui la loro attività di lavoro dipendente o autonomo.

Beneficio. Ai fini delle imposte dirette, per la determinazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente, si considera solo il 10% dei compensi derivanti dall’attività di docenza o ricerca svolta in Italia. Gli stessi compensi non concorrono alla formazione della produzione netta ai fini Irap del ricercatore/docente se si tratta di lavoratore autonomo, oppure del sostituto d’imposta che eroga i compensi, nel caso questi si riferiscono a redditi di lavoro dipendente o assimilato.
Il beneficio si applica nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente in Italia e nei due periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza in Italia.
Il ricercatore o il docente può prestare l’attività a favore di Università o altri centri di ricerca pubblici o privati, nonché di imprese o enti che dispongono di strutture organizzative finalizzate alla ricerca.

Riferimenti Normativi:
–  D.L. 78/2010 art. 44;
–  Circolare 4/E 2011.

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