Incentivi per assunzione donne prive di impiego

Incentivi per assunzione con contratto a termine o a tempo indeterminato di donne prive di impiego da almeno 24 mesi (ex L. 92/2012)

Lavoratore. Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi”.
Il termine si abbassa a 6 mesi se:
• residenti in aree svantaggiate;
• impiegate in una professione o in un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere.

Datore di Lavoro. Tutti i datori di lavoro privati.

Contratto.
• Contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione.
• Contratto di lavoro a tempo indeterminato.
• Trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Incentivi.
Benefici contributivi
• per le assunzioni a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi;
• per le assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi.
In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.

Esclusioni. L’incentivo è escluso:
• quando l’assunzione è effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti dalla stessa impresa licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, nei 6 mesi precedenti. Tale divieto non si applica trascorsi 6 mesi dal licenziamento o dalla sospensione;
• se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
• se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
• se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
• per quei lavoratori sospesi in CIGS, nei 6 mesi precedenti, da parte di un’impresa che al momento della sospensione presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo;
• lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.

Riferimenti Normativi:

• L. 92/2012 art. 4 c. 8-12 (Legge Fornero);
• Circolare INPS 111/2013;
• Circolare MLPS 34/2013;
• Messaggio INPS 12212/2013;
• Messaggio INPS 6319/2014 (ripristino incentivo).

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