Incentivi Assunzioni 2015: Vantaggi per i Tempi Indeterminati.

INPS. Circolare n. 17 del 29 gennaio 2015
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Novità Incentivi Assunzioni 2015: Vantaggi per i Tempi Indeterminati.

Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2015 ai sensi dell’articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Nell’attesa dell’applicabilità del nuovo contratto a tutele crescenti, sui contratti a tempo indeterminato 2015 sono operative le assunzioni agevolate previste dalla Legge Stabilità 2015, su cui arriva l’attesa circolare INPS. Si tratta di un esonero contributivo per tutti i datori di lavoro privati (ci cono una serie di condizioni specifiche per datori di lavoro agricoli), anche se non imprenditori. Sono invece esclusi contratti di apprendistato e contratti di lavoro domestico. Ricordiamo che l’INPS ha anche annunciato, in occasione di Telefisco 2015, che l’azienda o il datore di lavoro non dovranno inviare una richiesta di accesso, l’esonero contributivo è automaticamente applicato in presenza delle condizioni richieste.

Assunzioni agevolate. La circolare INPS è la numero 17/2015, il riferimento normativo è l’art. 1, commi da 118 a 124, della legge 190/2014, la Legge di Stabilità 2015. Le assunzioni agevolate hanno un esonero dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua. Il beneficio si applica alle nuove assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, dura 36 mesi a partire dalla data di assunzione.

Tipologie di lavoro incentivato. Fra le tipologie di lavoro incentivato rientrano il lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato, di cui agli articoli 41-45 della legge n. 276/2003, e il lavoro in somministrazione. Compresi anche i contratti dei dirigenti.  Esclusi, invece, i contratti di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli 33-40 del dlgs 276/2003, anche se a tempo indeterminato: si ritiene che le caratteristiche strutturali del lavoro intermittente, ancorché a tempo indeterminato, siano «decisamente incoerenti con le motivazioni che sorreggono le finalità dell’esonero contributivo».

Trattamento previdenziale. L’INPS sottolinea che il beneficio non determina alcuna riduzione della misura del trattamento previdenziale, l’aliquota delle prestazioni pensionistiche resta fissata nella misura ordinaria, pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, al 33% della retribuzione lorda imponibile. Seguirà una circolare con le istruzioni per la fruizione della misura dell’agevolazione, e le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Aiuto di Stato? Nel frattempo viene chiarito che dal punto di vista tecnico si tratta di un incentivo all’occupazione, non considerabile in alcun modo aiuto di Stato ai fini comunitari, perché lo sgravio è rivolto a tutti i datori di lavoro privati, di ogni settore economico, in qualsiasi area del territorio nazionale.

Condizioni. Condizioni per aver diritto all’esonero contributivo:
–    il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulta occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
–   nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della Legge di Stabilità, quindi da ottobre 2014, il lavoratore non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo o con società da lui controllate o a lui collegate;
–   infine, il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato dalla stessa misura della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume. In pratica, il beneficio non spetta con lavoratori per i quali sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

L’incentivo è anche subordinato al rispetto di alcuni principi previsti dalla legge 92 del 2012 (cfr. circ. n. 137/2012), la Riforma del Lavoro Fornero, come il diritto di precedenza. (Fonte: circolare INPS 17/2015)

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Per Approfondire:

Aggiornato a febbraio 2015

 

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