La legge n. 68 del 1999

La legge n. 68 del 1999

La legge n. 68 del 1999 ha riformato il collocamento delle persone con disabilità e ha introdotto il principio del “collocamento mirato”, finalizzato a promuovere l’inserimento lavorativo dei disabili in impieghi compatibili da un lato con le condizioni di salute, le capacità lavorative e le aspettative, dall’altro con le esigenze delle aziende. Per il riconoscimento degli incentivi alle assunzioni i datori di lavoro devono stipulare apposita Convenzione con le Province. I benefici (sia contributivi sia economici e le provvidenze) sono erogati nei limiti delle risorse del Fondo Nazionale per i diritti al lavoro dei disabili. L’INPS ha precisato che i benefici per le assunzioni dei disabili previste dall’art. 13 della L. 68/1999 sono cumulabili con le altre agevolazioni contributive purché non si ecceda il 100% dell’onere contributivo a carico del datore di lavoro.

Lavoratore. Iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio previste dalla L. 68/1999.

Datore di Lavoro.
•  Datori di lavoro privati
•  Cooperative e consorzi sociali
•  Organizzazioni di volontariato
Gli incentivi sono erogati anche per i datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all’assunzione di disabili.

Contratto. Le aziende possono presentare richiesta di beneficio in caso di stipula dei seguenti contratti:
•  contratti a tempo indeterminato (anche apprendistato*);
•  contratti di inserimento (stipulati fino al 31/12/2012);
•  contratti a tempo determinato per un minimo di 12 mesi*;
•  tirocini finalizzati all’assunzione*.
*Si precisa che, in ogni caso, il beneficio viene erogato solo in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Incentivi Fondo 2007.
Gli incentivi si applicano anche per gli anni successivi al 2007 per le assunzioni effettuate sulla base delle convenzioni stipulate al 31/12/2007.
Benefici contributivi:
1.   Fiscalizzazione totale dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata massima di 8 anni per:
•    disabile con invalidità superiore al 79% o I – III categoria T.U. D.P.R. 23/12/1978 n. 915 per pensioni di guerra;
•    disabile psichico e intellettivo (con invalidità a partire dal 46% fino al 100%).
2.  Fiscalizzazione al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata massima di 5 anni per:
•    disabile con invalidità tra il 67% e il 79% oppure IV-VI categoria T.U. D.P.R. 23/12/1978 n. 915 per pensioni di guerra.
3.  Rimborso forfettario delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili (con riduzione capacità lavorativa superiore al 50%), o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro, o per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano l’integrazione dei disabili.
Le riduzioni si applicano sui contributi a carico del datore di lavoro. Il beneficio della fiscalizzazione del premio nelle misure del 50% e del 100%, sia in regolazione che in rata, è consentito ai soli datori di lavoro che entro il 31/12/2007 avevano stipulato con gli uffici competenti, una convenzione per l’inserimento lavorativo dei disabili.

Incentivi dal 1° gennaio 2008. (L. 247/2007 modifiche alla L. 68/1999 in materia di incentivi).
Non si fa più riferimento alla fiscalizzazione degli oneri previdenziali ed assistenziali, ma esclusivamente ad un contributo all’assunzione erogato direttamente dalle Regioni1, alle seguenti condizioni:
– che l’assunzione sia a tempo indeterminato;
– che l’eventuale periodo di prova abbia avuto esito positivo;
– che, se per qualsiasi causa il rapporto si sia risolto “ante tempus”, lo stesso abbia avuto una durata minima fino alla concessione del contributo, che avviene nell’anno successivo.
Ammontare del contributo:
a) fino al 60% del costo salariale lordo annuo, per l’assunzione di lavoratori con una percentuale di invalidità non inferiore all’80% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra o con handicap psichico;
b) fino al 25% del costo salariale annuo lordo, per l’assunzione di lavoratori con una percentuale di invalidità compresa tra il 67% ed il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra;
c) il rimborso forfettario parziale delle spese sostenute per l’adeguamento della postazione di lavoro dei disabili con una percentuale di invalidità superiore al 50% o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o per la rimozione di barriere architettoniche.

Incentivi di natura normativa.
Possibilità di adempiere agli obblighi di riserva (art. 12 L. 68/1999, rivisto dall’art. 1, c. 37, della L. 247/2007) attraverso:
– convenzioni temporanee, con finalità formative, che comportano l’assunzione a tempo indeterminato e il contestuale distacco presso cooperative sociali, imprese sociali, disabili liberi professionisti o altri datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo, con oneri retributivi e contributivi a carico del soggetto ospitante, al quale il datore di lavoro si impegna a conferire commesse di importo non inferiore. Tali convenzioni sono utilizzabili per una sola persona o nel limite del 30% della quota d’obbligo e per max 12 mesi (prorogabili per altri 12 mesi e oltre a seguito valutazione del comitato tecnico). Analoghe convenzioni possono essere stipulate per l’assunzione temporanee di disabili detenuti;
– conferimento di commesse di lavoro di importo non inferiore agli oneri retributivi e contributivi a favore di cooperative sociali, imprese sociali, liberi professionisti disabili datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo a seguito di sottoscrizioni di convenzioni di inserimento lavorativo (art. 12 bis L. 68/1999);
– attraverso le modalità di telelavoro per soggetti disabili (art. 22, c. 4, lett. b) e c) della L. 183/2011) a cui le convenzioni per l’inserimento lavorativo dei disabili possono fare riferimento;
– attraverso l’istituto della convenzione sottoscritta con il servizio che, a livello provinciale, si occupa dell’avviamento dei disabili, sentito il comitato tecnico, il datore di lavoro può assumere portatori di handicap con contratto di apprendistato, in deroga ai limiti massimi di età (29 anni e 364 gg.) e di durata prevista dalla legge (3 anni o 5 nei profili professionali che hanno come riferimento il settore artigiano).

Riferimenti Normativi:

–  L. 68/1999 art. 13; D.M. 91/2000;

–  Circolare INPS 203/2001;

–  Messaggio INPS 151/2003;

–  L. 247/2007;

–  Circolare INPS 131/2009;

–  Nota INAIL del 15/01/2013.

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