Cooperative sociali: Assunzioni agevolate di soggetti svantaggiati.
Lavoratore. Persone svantaggiate si considerano (L. 381/1991 art. 4 c. 1):
– invalidi fisici, psichici e sensoriali;
– ex degenti di ospedali psichiatrici;
– soggetti in trattamento psichiatrico;
– tossicodipendenti, alcoolisti;
– minori in età lavorativa con forti difficoltà in ambito familiare;
– persone detenute o internate ammesse al lavoro esterno, anche come misura alternativa alla detenzione.
Datore di Lavoro. Cooperative sociali.
Contratto. Assunzione di persone svantaggiante in qualità di soci lavoratori o dipendenti.
Incentivi.
Benefici contributivi:
Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, sono ridotte a zero.
Riferimenti Normativi:
– L. 381/1991 art. 4 c. 1, 3, 3 bis come sostituito dall’art. 1 c. 2, della L. 193/2000;
– L. 448/1998 art. 51.
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