Assunzione Lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi (Legge 407/90): incentivi

Incentivi per l’assunzione di lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi (Legge 407/90)

CIGS1

Lavoratore. Lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi.

Datore di Lavoro. Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione.

Contratto. Assunzione a tempo indeterminato anche part-time.
Lo sgravio è ammesso anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, nel caso in cui il lavoratore avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato. L’incentivo spetta anche per assunzione o trasformazione a scopo di somministrazione.

Incentivi.
Benefici contributivi:
– per le imprese diverse da quelle artigiane riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi;
– per le imprese artigiane, e per tutte quelle operanti nel Mezzogiorno, riduzione del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi.
Dall’agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti.

Esclusioni. L’incentivo non spetta:
– quando l’assunzione è effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti dalla stessa impresa licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, nei 6 mesi precedenti. Tale divieto non si applica trascorsi 6 mesi dal licenziamento o dalla sospensione;
– se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
– se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
– se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva.

Riferimenti Normativi:

–  L. 407/90 art. 8 c. 9 come modificata dalla L. 92/2012 (art 4 c. 33 let. c; art 4 c. 14);
–  Circolare INPS 137/2012;
–  Nota Ministero del Lavoro 14/11/2005, prot. n. 2693.

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